Fondata con atto costitutivo in Parma il 30 luglio 1976, la Società Italiana di Ecologia ha approvato l’ultimo rinnovo del proprio Statuto (versione PDF) e del proprio Regolamento (versione PDF) nell’Assemblea generale dei Soci il 22 febbraio 2022.
Statuto della Società Italiana di Ecologia – SItE
Art. 1: Denominazione e Sede
È costituita un’Associazione a carattere scientifico senza fini di lucro denominata “S.It.E. – Società Italiana di Ecologia” con sede legale in Parma, presso l’Università di Parma, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.
Art. 2: Scopi e Attività
La Società ha lo scopo di promuovere le ricerche di ecologia sia teorica che applicata, di diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che internazionale. Per conseguire tali scopi, la Società esplica la sua attività mediante ricerche, assemblee ordinarie e straordinarie, congressi, simposi, incontri e pubblicazioni anche in cooperazione con altre Società scientifiche italiane ed estere.
Art. 3: Soci
Possono far parte della Società gli studiosi italiani e stranieri di discipline ecologiche. I soci si dividono in ordinari, benemeriti e collettivi (Istituti, Enti di Ricerca, Associazioni culturali, ecc.). I soci benemeriti sono nominati dall’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo in virtù di alti meriti scientifici. Essi hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La qualifica di socio si perde:
– per mancato pagamento della quota annuale entro il 31 dicembre dell’anno in corso; – per radiazione proposta a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo per gravi motivi.
I soci oggetto di una proposta di radiazione devono ricevere avviso scritto. Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al Consiglio Direttivo sia per lettera, che a voce. Le proposte di radiazione vanno approvate dall’Assemblea generale con voto segreto a maggioranza semplice, sentite le motivazioni espresse dal Consiglio Direttivo.
L’adesione alla Società avviene attraverso richiesta inviata al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividerne le finalità, di osservarne lo Statuto e il Regolamento. Lo status di socio si acquista con l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all’interessato, e il versamento della prima quota sociale, e si mantiene con il versamento annuale dell’importo fissato.
I soci in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto a partecipare all’Assemblea e alle sue deliberazioni mediante votazione e a tutte le manifestazioni indette dalla Società. Il voto non può essere espresso mediante delega.
Art. 4: Organi della Società
Gli organi della Società sono:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente in carica.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 5: Assemblea
L’Assemblea dei soci si tiene di norma in presenza. L’Assemblea può altresì tenersi mediante strumenti di connessione da remoto che prevedano la possibilità del riconoscimento dell’identità dei partecipanti e purché sia garantita a tutti i partecipanti la collegialità dell’assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente per via telematica con preavviso di almeno 30 giorni, indicante il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Per motivi urgenti, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di 7 giorni. Oltre alle altre attribuzioni indicate nel Regolamento della Società, l’Assemblea deve:
– delineare gli indirizzi generali dell’attività della Società;
– approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
– approvare il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività della Società; – approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
– deliberare l’ammontare della quota annuale di associazione;
– eleggere il Consiglio Direttivo e il Vicepresidente;
– nominare gruppi di lavoro per lo studio di problemi specifici.
– decidere sullo scioglimento della Società, secondo le modalità previste dall’art. 11.
Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo per quanto previsto dall’art. 10, saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
Art. 6: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 membri: dal Presidente in carica, dal Vicepresidente, dal Past President, e da sei Consiglieri. Tutte le cariche (un mandato) durano 2 anni. Alla scadenza del mandato, il Presidente non è rieleggibile alla carica per i due mandati successivi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni e subentra allo stesso alla scadenza del suo mandato, assumendone le funzioni per i due anni successivi. I Consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Allo scadere del secondo mandato non sono rieleggibili alla carica di consigliere per i due mandati successivi. Sono eleggibili a queste cariche i soci che sono in regola con il pagamento della quota annuale.
L’elezione dei Consiglieri e del Vicepresidente avviene su candidature proposte al Presidente in carica della Società almeno 30 giorni prima delle elezioni e viene effettuata con cadenza biennale di norma durante il Congresso annuale della Società con votazione per iscritto se il Congresso si tiene in presenza. L’elezione può essere anche effettuata per via telematica mediante strumenti che garantiscano la segretezza del voto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per via telematica con preavviso di almeno 7 giorni (3 giorni per motivi di urgenza), indicante il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Il Consiglio può tenersi anche per via telematica.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci il Segretario Amministrativo. Il Segretario verbalizza le adunanze dell’Assemblea. Partecipa, senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nelle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento della Società, cura la gestione della cassa e della liquidità della Società e ne tiene contabilità, esige le quote sociali, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo. Può avvalersi di consulenti esterni.
Il Consiglio Direttivo provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, esamina le richieste di ammissione dei soci, secondo i disposti dell’art. 3, e cura, insieme al Presidente, ogni altro aspetto della vita e dell’attività della Società. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Art. 7: Presidente
Il Presidente rappresenta la Società, vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, convoca e presiede l’Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente indice, in via ordinaria, almeno un convegno all’anno, il cui programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo. In occasione di tale convegno ha luogo di norma l’Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, può convocare un’Assemblea straordinaria, specificandone l’ordine del giorno. Egli dovrà, comunque, convocarla entro tre mesi nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei soci.
Art. 8: Entrate e Patrimonio
Le entrate della Società sono costituite dalle quote sociali, dalle sovvenzioni erogate da Enti e da privati, dalle donazioni e dai lasciti. Il patrimonio della Società può essere costituito dai beni mobili e immobili. In ogni caso la Società opera senza alcun fine di lucro.
Art. 9: Bilancio
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere redatto e approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ordinariamente, entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la definizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il preventivo dell’esercizio in corso, predisposti dal Segretario Amministrativo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. L’approvazione da parte dell’Assemblea dei documenti contabili sopracitati avviene in un’unica adunanza.
Art. 10: Modificazioni dello Statuto
Le modificazioni dello Statuto devono essere formulate dal Consiglio Direttivo all’unanimità, oppure proposte per iscritto da almeno 1/3 dei soci. Esse sono votate dall’Assemblea dei soci, che devono riceverne comunicazione almeno due mesi prima. Risultano accolte soltanto le variazioni approvate.
Art. 11: Scioglimento
Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall’Assemblea soltanto se sono presenti i 3/4 dei soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti e votanti.
Art. 12: Regolamento
Un apposito Regolamento contiene le norme per l’attuazione del presente Statuto.
Art. 13: Norme di Legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di Legge in materia. (Approvato dall’Assemblea il 21 febbraio 2022)
(Approvato dall’Assemblea il 21 febbraio 2022)